Attuazione della direttiva 2012/27 dell’Unione Europea sull’efficienza energetica
La direttiva 27 introduce nell’ordinamento nazionale misure innovative finalizzate a promuovere l’efficienza energetica nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie secondo gli obiettivi posti dall’Unione Europea di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020.
Il Governo mette a disposizione quasi 800 milioni di euro dal 2014 al 2020 per promuovere l’efficienza energetica e intende diffondere la cultura del “consumare meno e meglio”
Le linee guida della direttiva:
- Promozione dell’Efficienza Energetica: nel privato (condomini e singole abitazioni), nel pubblico, nell’industria e nei trasporti;
- Obbligo delle Diagnosi Energetiche e promozione nell’adozione di sistemi di gestione dell’energia ISO 50001;
- Regime obbligatorio di efficienza energetica;
- Aggiornamento periodico degli obiettivi nazionali di efficienza energetica;
- Formazione e informazione in tema di efficienza energetica.
I 3 punti essenziali da conoscere:
- Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
Le grandi aziende e le imprese energivore, entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni, saranno tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia.
Per grande impresa si intende un azienda che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme EN ISO 14001 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico o ISO 50001.
Per le Piccole e Medie Imprese (PMI) sono previsti una serie di fondi di incentivazione a carattere annuale gestiti dalle Regioni, che saranno attivati a partire da dicembre 2014, per lo svolgimento delle diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001 (art. 8 comm. 9) o per interventi di efficienza energetica (art. 15 Fondo nazionale per l’efficienza energetica).
In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti di grandi imprese e a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 Euro.
- Regime obbligatorio di efficienza energetica
Il meccanismo dei certificati bianchi, che sta alla base della metodologia di attuazione del regime obbligatorio di efficienza energetica verrà rafforzato e dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato.
Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblicherà inoltre un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi
- Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
A partire dal 31 dicembre 2016, condomini e singole unità immobiliari saranno obbligati a installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore.
Il decreto specifica che, a seguito dell’installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore, le spese saranno ripartite in base ai consumi individuali e ai costi fissi derivanti dalle attività di manutenzione degli impianti, secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI 10200.
Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura di l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
Quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle
aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in
modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200
- Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
A partire dalla data di pubblicazione del decreto, e fino al 2020, dovranno essere predisposti degli interventi sugli immobili di proprietà della Pubblica Amministrazione in grado di conseguire una riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata degli edifici o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 MTep. Sono esclusi dal suddetto programma gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 mq (soglia rimodulata a 250 mq a partire dal 9 luglio 2015).
fonte Vitruvia srl